Mons. Alain de Raemy
Ticino e Grigionitaliano

Mons. de Raemy amministratore apostolico a «tempo indeterminato» della Diocesi di Lugano fino a «nuova decisione della Santa Sede»

La Curia vescovile ha reso noto oggi un comunicato nel quale annuncia che il Nunzio apostolico in Svizzera Martin Krebs ha risposto alla lettera dell’Amministratore apostolico Alain de Raemy, nella quale il vescovo Alain ha chiesto alcuni chiarimenti circa la tempistica, i diritti e i doveri di un Amministratore apostolico, trascorso il primo anno di servizio nella diocesi di Lugano. Di questa richiesta al Nunzio, mons. De Raemy aveva parlato nell’intervista a Catholica e catt.ch del 7 ottobre 2023.

Come si apprende dalla comunicazione della Curia «Mons. Krebs ha quindi indirizzato una lettera di spiegazioni, pregando che la stessa venisse trasmessa ai fedeli e alle autorità civili».

«In sostanza – spiega la Curia vescovile – il Nunzio ha confermato che mons. de Raemy rimane alla guida della Diocesi a disposizione del Santo Padre e continua ad avere tutti i diritti, le facoltà e gli uffici di un vescovo diocesano, in modo da garantire alla Diocesi lo svolgimento della sua attività ordinaria. Anche se non può stravolgere l’organizzazione della Diocesi stessa, egli ha la facoltà di sviluppare e migliorare tutte le potenzialità di tematiche specifiche, anche pastorali. Ha anche il dovere di promuovere tutto quelle che è già stato avviato in passato (per esempio, lo sviluppo delle Reti Pastorali). Inoltre, anche se all’Amministratore non è data competenza di nominare Vicari generali, episcopali o foranei, oppure Consigli diocesani, egli può però designare dei Delegati, sia per la pastorale che per la gestione dei Vicariati. Queste figure esercitano tutte le facoltà che spettano a un Vicario. Inoltre, l’Amministratore continua a essere affiancato dal Collegio dei consultori per quanto riguarda le decisioni più importanti che prevedono una specifica consultazione. Per la Diocesi di Lugano, i membri di questo consesso sono i Canonici effettivi del Capitolo della Cattedrale.

A queste mansioni, dopo il primo anno si aggiungono alcune disposizioni particolari che riguardano la gestione dei Presbiteri, relativamente all’escardinazione, all’incardinazione o allo spostamento in altra Diocesi dei preti attivi nella pastorale».

La lettera di mons. Krebs

«Eccellenza Reverendissima, è trascorso un anno da quando il Santo Padre l’ha nominato Amministratore apostolico della Diocesi di Lugano. Sono lieto di trasmetterle in questa occasione le mie congratulazioni e i miei sinceri ringraziamenti per il proficuo servizio pastorale che ha già reso in questo ufficio. Dal momento che ha chiesto chiarimenti su come ricoprire la carica dopo il primo anno e se è previsto un limite di tempo, a nome del Dicastero per i Vescovi mi pregio di comunicare quanto segue. Il Decreto del Dicastero del 10 ottobre 2022 relativo alla Sua nomina ad Amministratore apostolico della sede episcopale vacante di Lugano, per ordine della Santa Sede (»sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis») rimane in vigore senza modifiche. Ciò significa che, senza una scadenza determinata, Lei continua ad avere «i diritti, le facoltà e gli uffici che, secondo le norme del diritto, spettano ai Vescovi diocesani». Il Decreto riflette la norma giuridica del can. 427§1, secondo cui l’Amministratore apostolico «è tenuto agli obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete, o per la natura della cosa o per il diritto stesso». Ciò preclude ad esempio la nomina di un Vicario generale o di Vicari episcopali (cfr. can. 481). Tuttavia, può nominare un «Delegato ad omnia» e Delegati per diversi settori pastorali o amministrativi, e per i Vicariati della Diocesi. A loro può attribuire tutte le facoltà che in diritto spettano a un Vicario generale o episcopale. Poi, durante la sede vacante, i compiti del Consiglio presbiterale sono svolti dal Collegio dei Consultori (cfr. can. 501§2) e il Consiglio pastorale cessa (cfr. can. 513§2). In aggiunta, ci sono alcune disposizioni che entrano in vigore dopo un anno di vacanza della sede. In primo luogo, col consenso dei Collegi dei Consultori, l’Amministratore apostolico può concedere a un chierico l’escardinazione e l’incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare (cfr. can. 272). Inoltre, l’Amministratore apostolico può nominare i parroci (cfr. can. 525). In sintesi confermo che, fino a nuova decisione della Santa Sede, Lei manterrà la guida pastorale della Diocesi di Lugano secondo le norme indicate.

Martin Krebs, Nunzio apostolico

Leggi anche: l’intervista del 7 ottobre di catholica e catt.ch a mons. Alain de Raemy

Mons. Alain de Raemy
20 Ottobre 2023 | 10:50
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