Le parole chiave del sacramento della confessione

Il 1. luglio 2019 la Santa Sede ha emanato una Nota, tramite la Penitenzeria Apostolica, riguardante alcuni aspetti fondamentali del Sacramento della Confessione. Alcuni Paesi vorrebbero infatti obbligare i preti a denunciare casi particolarmente gravi (specialmente di natura sessuale) quando ne vengono a conoscenza nel confessionale.

La nota che qui brevemente presentiamo è anche l’occasione per recuperare alcuni elementi fondamentali di un sacramento che sta attraversando un momento di difficile comprensione.
I sette sacramenti sono divisi in tre sottogruppi: i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, confermazione, eucaristia), dell’edificazione della Chiesa (matrimonio e ordine) e della guarigione (unzione dell’ammalato e confessione). Proprio perché ringuarda un punto così delicato della persona, esso va compreso in tutta la sua ricchezza e come una opportunità di crescita e maturazione cristiana.

Nel preambolo il documento si sofferma sull’evoluzione sociale che pone delle serie sfide a chi desidera vivere pienamente il Vangelo. C’è una «bramosia»di informazioni che porta alla pubblicazione degli aspetti anche più personali e spesso il solo tribunale del giudizio dell’opinione pubblica pare essere ammesso. Di qui, aggiungiamo noi, anche le numerose espressioni mediatiche quali trasmissioni televisive, riviste e rotocalchi di stampo scandalistico.

COME SE FOSSE…
Il documento parla di diverse categorie di segretezza. Sovente, nei colloqui con un sacerdote (anche in momenti più leggeri e distensivi) si sente l’espressione «mi raccomando, come se fosse confessione». È bene ribadire che l’ambito della confessione è ben definito, chiaro nella sua richiesta e nella sua attuazione. Per questo è bene aiutare e accompagnare i fedeli nella chiara distinzione delle forme di comunicazione:
1. La confessione sacramentale: vale quanto indicato sotto.
2. Foro interno extra-sacramentale e direzione spirituale: anche questo ambito è importante per il singolo fedele. Racchiude le confidenze per un cammino spirituale e di maturazione cristiana a un presbitero, un(a) consacrato(a) o un(a) laico(a). Anche il direttore o accompagnatore spirituale è tenuto ad una speciale riservatezza di quanto ascoltato in carattere di confidenza.
3. Segreti e altri limiti propri della comunicazione: gli altri segreti, anche di ambito professionale, possono essere sciolti se «la custodia del segreto dovesse causare danni a chi li confida , a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni mnolto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2491).

Un conto è quindi la confessione, che non può ammettere alcun tipo di divulgazione, o la direzione – accompagnamento spirituale, un conto sono le altre confidenze. Il criterio che la Nota suggerisce è di carattere evangelico… «ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro (Lc 6,31). Bisogna quindi avere discernimento nel comprendere costantemente ciò che può essere condiviso e con chi.

CONFIDENZA
– La Confessione è, per sua natura, riservata. Chi va a confessarsi sa bene che quel prete non potrà mai servirsi di quanto ascoltato durante il momento della confessione. Questo garantisce anche la libertà di affidare, a cuore aperto, anche le ferite più profonde del soggetto.

RISERVATEZZA
– Non sono infatti ammesse deroghe rispetto al sigillo sacramentale. Il confessore è tenuto a difendere questo segreto persino «usque ad sanguinis effusionem», ovvero fino alla morte, se necessario. Questo radicale principio è innanzitutto a motivo del ruolo del sacerdote: non bisogna dimenticare che il sacerdote è solamente ministro di questo sacramento, egli opera «in persona Christi». Il penitente si sta confessando presso il Signore Gesù, per cui il sacerdote non possiede nulla, neanche una parola, di quanto gli viene confidato.

ASSOLUZIONE
– «io ti assolvo»: il prete dice queste parole nel nome del Signore. È un atto di lealtà, da parte del ministro del sacramento, nei confronti di Dio e del penitente stesso. Il sacerdote, da parte sua, non può perdonare i peccati. È Gesù che affida questo ministero ma resta lui stesso il protagonista della remissione dei peccati.

TUTTO COMPRESO
– Il segreto della confessione riguarda tutto quanto viene confidato al sacerdote, anche se la confessione non fosse valida o risultasse incompleta o senza assoiuzione. Addirittura si ricorda che il confessore stesso non può andare a «ripensare» quanto gli è stato confidato.

PENTIMENTO
– «Non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia». Chiaramente è insito nella struttura stessa del sacramento il sincero pentimento, ma è ribadito che il sacerdote non può legare il sacramento all costituirsi.

AIUTO ALLA VITTIMA
– Per il carattere stesso di profonda interiorità e confidenza della confessione, la nota ricorda che è compito dei pastori accompagnare un’eventuale vittima di male altrui, garantendo assistenza e vicinanza anche nelle scelte di coinvolgimento della giustizia e nel rispetto dei propri diritti.

SEGRETEZZA TOTALE
– Neppure il penitente può sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, «perché questo viene direttamente da Dio». Il penitente può tuttavia esplicitamente consentire a tornare sul contenuto della confessione con lo stesso confessore.

CINQUE NOMI
L’epoca contemporanea è caratterizzata da un ritorno al fenomeno e all’esperienza religiosa secondo nuove categorie. Spesso si costruisce una religiosità molto personale, costruita su sentimentalismi e basata sulle proprie scelte. Il camminare comune – tipico della fede cristiana – è fortemente messo in discussione a motivo della crescente individualizzazione. È normale che, con un simile panorama, un sacramento delicato e personale come quello della confessione sia messo in crisi. È bene però ribadire la profondità di questo dono che è posto nelle mani dei sacerdoti, ma che non ne diventano mai padroni o possessori. Essi stessi devono accostarsi di frequente alla confessione per poterne gustare i doni e la grazia da essa derivanti.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 1423-1424) sottolinea che il sacramento che stiamo affrontando possa essere nominato in cinque differenti modi, a seconda di quale prospettiva si desideri affrontare:
– Sacramento della conversione: è il sacramento dedicato alla conversione del cuore, al desiderio di trovare e vivere una rinnovata vita secondo il Vangelo;
– Sacramento della penitenza: perché sbagliando ed ammettendo la propria colpa ci si rende conto del bisogno di pentirsi delle proprie scelte errate che hanno determinato un allontanamento dal disegno di Dio sulla propria vita;
– Sacramento della confessione: dire i propri peccati davanti al sacerdote consente di togliere il peso del pecccato, che va chiamato per nome. Così si può riconoscere l’amore misericordioso del Padre che mai allontana una suo figlio che corre a lui;
– Sacramento del perdono: l’amore presuppone il vincolo nuovo e insesauribile del perdono. È molto più che rispetto, tolleranza, comprensione. Il perdono significa il passo successivo all’errore, significa un nuovo punto di partenza. Chi ama è in grado di perdonare anche l’errore più difficile da sopportare.
– Sacramento della riconciliazione: confessarsi significa riconoscere che, attraverso un peccato, ci si è allontanati da grande progetto che Dio ha sulla propria vita. È quindi rimettersi sui binari della sua volontà per il cammino della propria esistenza.

INDIVIDUALE E PERSONALE
La confessione (come tutti gli altri sacramenti) è per sua natura strettamente personale. Ogni singolo credente ha diritto di ricevere i sacramenti singolarmente. Vi sono delle rarissime eccezioni, consentite in casi eccezionali, che è bene qui ribadire.
Il Codice di diritto canonico del 1983 ricorda, al can. 960, che la confessione individuale è «l’unico mezzo ordinario» per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Il ministro, come visto sopra, celebra i sacramenti in umile servizio rispetto a quanto la Chiesa gli indica. Non è in suo potere decidere – quasi ne fosse «proprietario» – di modificare quanto gli è affidato. L’Esortazione Apostolica postsinodale Reconciliatio et Paenitentia (1985), promulgata da Giovanni Paolo II, offre molti spunti di riflessione sul sacramento che viene qui presentato. E viene affrontato pure il tema dell’assoluzione generale che invece è descritta nel can. 961, § 1, nn. 1°-2°: essa è consentita solamente se vi sono due condizioni che devono presentarsi contemporaneamente. L’assoluzione generale è consentita quando:
– Vi è un imminente pericolo di morte (e quindi manca il tempo per la confessione individuale presso un sacerdote)
– Vi sia una grave mancanza (penuria) di sacerdoti che porti i fedeli a non accostarsi ai sacramenti.
Perché si verifichi tale stato di grave necessità devono concorrere congiuntamente i due elementi, «la riunione di grandi masse di fedeli non giustifica per se l’assoluzione collettiva» (cfr. Pont. Consiglio per i testi legislativi, Nota esplicativa, 8 nov. 1996). Giovanni Paolo II, in proposito, ricordava: «voglio richiamare la scrupolosa osservanza delle condizioni citate, ribadire che, in caso di peccato mortale, anche dopo l’assoluzione collettiva, sussiste l’obbligo di una specifica accusa sacramentale e confermare che i fedeli hanno diritto alla propria confessione individuale» (AAS, LXXIII, 1981, 203).

PREZIOSO
Papa Francesco ha ribadito recentemente che «la riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente il quale; il quale deve essere certo, in qualunque momento, che il colloquio resterà nel segreto della confessione, tra la propria coscienza che si apre a Dio, e la mediazione necessaria del sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarlo, su di esso» (Discorso ai partecipanti al XXX Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, 29 marzo 2019).

Non è dato saper, al momento, come si evolverà la pratica del sacramento della confessione. Come sempre però è importante ribadire quanto sia necessaria una serena partecipazione agli strumenti che la Chiesa, nella sua tradizione che supera le opinioni personali, offre ai fedeli. La Nota del 1 luglio che qui è stata esposta è l’occasione per recuperare questo importante sacramento che, proprio in virtù della sua interiorità, richiede segretezza e discrezione. Il documento pubblicato diventa quindi occasione per fare un po’ di chiarezza e di tutelare non tanto la possibilità di «nascondere o celare» delle verità, ma di garantire degli spazi fecondi di confidenza che siano realmente luoghi di crescita, onestà e giustizia nel rapporto con Dio e con il prossimo. Come dire: ogni cosa preziosa, anche questo sacramento richiede cura, delicatezza, rispetto. Solo così si potrà vedere e fruire dei suoi frutti.

 

Chiesa cattolica svizzera

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